Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: qualificazione s.a.

Buonasera, sono l'ing. (...) Dirigente del 5° Settore del Comune di Manfredonia (FG), mando un quesito relativamente ad un'articolo del Codice dei Contratti. In particolare volevo chiedere un interpretazione sull'art. 37 comma 4, comma oggi sospeso fino al 30 giugno 2023. Il quesito è il seguente: può oggi un Comune, non capoluogo di Provincia, stipulare più convenzioni con centrali di committenza, soggetti aggregatori qualificati e stazioni uniche appaltanti? Nel caso pratico, può un Comune che ha già una convenzione in essere stipulata con una SUA (Stazione Unica Appaltante), stipulare anche un'altra convenzione con un'altra centrale di committenza o un'altra SUA? La condizione si pone oggi per l'ente per motivazioni soprattutto legate all'attuazione dei finanziamenti PNRR. Nello specifico, con riferimento all'art. 52 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021, i comuni non capoluogo di provincia per procedere all'acquisizione di lavori, servizi e forniture per procedure inerenti opere finanziate con il PNRR e PNC hanno l'obbligo di ricorrere alle forme di aggregazione previste dall'art. 37 comma 4 del Codice dei Contratti. Considerato le diverse opere finanziate e le scadenze imposte dal PNRR sarebbe utile per il Comune avere più possibilità per l'espletamento delle gare con diversi soggetti e quindi stipulare più convenzioni, tipo due o tre con i soggetti di cui al comma 4 dell'art. 37? Resto in attesa di un Vs parere/riscontro. Grazie per la collaborazione. Distinti saluti

Argomenti:

In riferimento alle procedure di qualificazione previste dal D.Lgs. 31/03/2023, n.36, nuovo Codice dei contratti pubblici, fermo restando l’obbligo di qualificazione per gli affidamenti di importo superiore alle soglie indicate all’art.62, comma 1 (forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro) e preso atto delle procedure di acquisizione previste al comma 6 del medesimo articolo per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2, art.63, si chiede di conoscere se la procedura di qualificazione prevista nelle norme richiamate debba essere obbligatoriamente attivata dagli enti ivi indicati in ogni caso, oppure se la stessa abbia carattere di discrezionalità, attesa la possibilità di ricorrere a centrali di committenza qualificate per affidamenti superiori alle soglie di cui all’art. 62 comma 1.

Argomenti:

Dal 1° luglio un Comune, stazione appaltante qualificata ai sensi del nuovo codice, può svolgere procedure di gara per appaltare interventi PNRR o sussiste ancora l’obbligo di centralizzazione previsto dall’art. 1 comma 1 del decreto legge n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2029 posto che la norma dispone “Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti”?

Il citato art. 1 consente l’applicazione delle ipotesi declinate nel comma 4 dell’art. 37 del D.lgs. 50/2016 fino al 31 dicembre 2023 per gli appalti PNRR.
Se sussiste l’obbligo di centralizzazione della committenza di cui alla citata norma, essa si applica comunque integralmente consentendo fino al 31 dicembre 2023 ad una centrale di committenza, costituita tra Comuni non capoluogo in associazione ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D.lgs. 50/2016, di svolgere procedure di gara PNRR a prescindere dal sistema di qualificazione previsto dal nuovo codice dei contratti?

Argomenti:

Si conferma che in base all'articolo 62, comma 6, lettera c), del D. Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti non qualificate "procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate, secondo la normativa vigente"? L'art. 2 della Parte I dell'all. II. 4 riporta che "non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori", e apparentemente risulta difforme dalla sopraindicata disposizione normativa.
Inoltre, per strumenti telematici di negoziazione, messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate, si intendono i mercati elettronici (ad es. MEPA, sia ODA che RDO) o, in generale, le piattaforme di e-procurement?

Argomenti:

Dal combinato disposto degli articoli 62, comma 18, 174, comma 5 e degli articoli 3 e 5, comma 5, dell'Allegato II.4 del D. Lgs. 36/2023, la progettazione, l’affidamento (inclusa la stipula del contratto) e l’esecuzione dei contratti di concessione e partenariato pubblico-privato di qualsiasi importo possono essere svolti solo da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c), che garantiscano la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.

Una stazione appaltante non qualificata:
- può comunque stipulare il contratto di concessione/PPP a seguito dell'aggiudicazione disposta in nome e per suo conto dalla SUA/CUC qualificata? E, qualora la risposta fosse negativa, la SUA/CUC dovrebbe stipulare un contratto in nome e per conto della stazione appaltante non qualificata?
- può, almeno fino al 31 dicembre 2024 (art. 8, comma 3, dell'Allegato II.4 del D. Lgs. 36/2023), eseguire i contratti di concessione/PPP se iscritta all’AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP?
- può considerarsi soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi chi abbia in precedenza gestito contratti di concessione/PPP? E il responsabile dei servizi finanziari di un ente locale?

Argomenti:

Ai fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 14 c. 1 del D. Lgs. 36/2023, l’Istituzione Scolastica Autonoma, dotata di autonomia e personalità giuridica ai sensi dell’art. 21 c. 4 della L. 59/97, è stazione appaltante centrale o sub centrale?

Si chiede se anche alla luce del nuovo codice (D. Lgs 36/2023) debba ritenersi che in caso di interventi (lavori) da effettuarsi da parte di soggetti privati finanziati in misura preponderante da soggetti pubblici debba essere applicato comunque il codice degli appalti, come prima espressamente previsto dall’art. 1 del D. Lgs 50/2016). Non ritroviamo infatti nel nuovo codice riferimenti normativi all’ambito soggettivo di applicazione dello stesso. E , in caso affermativo qualora appurato che anche i privati debbano attenersi all’applicazione del codice, se il soggetto privato debba essere qualificato ai sensi dell’art. 62 del D. lgs 36/2023.

Qualificazione stazioni appaltanti
QUESITO del 17/04/2024

L'Anac, in ordine al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, nella prima delle FAQ conseguenti alla nota del 17.05.2023 precisa che: "La qualificazione è necessaria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, dell’All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre “non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”. Dalla lettura della faq sembrerebbe quindi che, nel caso di utilizzo di strumenti messi a disposizione di Consip S.p.A., quantomeno Convenzioni/Accordi quadro/SDA, la qualificazione non sia necessaria al di sopra degli importi suddetti. Si chiede di conoscere se, a vostro avviso, l'interpretazione è corretta e se, la stessa possa essere estesa anche al sotto soglia qualora si utilizzi il ME.PA.

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